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Il Consiglio di Stato, in merito al permesso di costruire sull’area dell’ex “Arciero Marmi” di via Vincenzo Grosso, ha accolto l’istanza cautelare proposta dal Comune e dai titolari del permesso, le società Infranet s.r.l. e Pieffe Re cooperativa, ed ha fissato l’udienza di merito per il 6 novembre prossimo.

In particolare, il Collegio (Vincenzo Neri, presidente, Francesco Gambato Spisani, Michele Conforti, Rosario Carrano, Ofelia Fratamico, consiglieri) ha ritenuto, infatti, che “le esigenze rappresentate dalle parti, come illustrate anche nel corso della discussione cautelare, possano essere efficacemente tutelate attraverso la sollecita celebrazione dell’udienza di merito”.

In tale sede, il 6 novembre, il Consiglio di Stato deciderà in via definitiva in ordine alla legittimità del permesso di costruire rilasciato il 4 aprile dello scorso anno dal Comune e contestato dai ricorrenti, i signori Maria Ginevra Simonelli e Paolo, Emy, Nicola Manzi.

Era accaduto che il Tar aveva annullato il permesso di costruire sull’area di via Grosso, con cui si autorizzava la demolizione di un edificio e la ricostruzione al suo posto di un fabbricato con aumento di volume coerente con gli indici di zona. La sentenza del Tar è stata impugnata sia dai beneficiari del permesso che dal Comune. A sostegno della loro impugnazione gli appellanti, attraverso i loro avvocati, Benedetta Lubrano per Infranet s.r.l. e Pieffe Re, Manlio Formica per il Comune, hanno dedotto “ da un lato, quanto al fumus boni iuris l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso di primo grado, nonché la legittimità del permesso di costruire e, dall’altro, sotto il profilo del periculum in mora, le molteplici problematiche connesse ad un’eventuale prolungata sospensione del cantiere aperto sui luoghi di causa”.
Il Consiglio di Stato, ritenendo che le esigenze cautelari rappresentate dalle parti potessero essere efficacemente tutelate con la sollecita celebrazione dell’udienza di merito, ha quindi accolto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di primo grado. Ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare. Non resta che attendere il definitivo pronunciamento.







