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Il Consiglio di Stato riconosce la correttezza delle decisioni assunte dall’amministrazione comunale e chiude, ora in maniera definitiva anche su quest’altro fronte, la vicenda amministrativa posta a suo tempo dalla Cogei S.r.l. del gruppo Di Meo.
Lo fa con sentenza del 9 settembre scorso, a firma dei magistrati della VII Sezione, Claudio Contessa (Presidente), Massimiliano Noccelli eMarco Morgantini (Consiglieri), con la quale viene confermata la decisione di primo grado del Tar, appellata dalla società in questione. Condannata peraltro alla refusione delle spese in favore del Comune quantificate in tremila euro,oltre accessori come per legge.

Occorre ricordare che la sentenza del massimo organo amministrativo segue quella, sempre collegata alla stessa questione, del 24 giugno scorso della Corte d’Appello che rigettava il ricorso proposto dalla Cogei s.r.l. avverso la sentenza n.1295 assunta in sede civile dal giudice Michela Grillo del Tribunale di Cassino.
Destando non poca sorpresa, la Cogei S.r.l., si era infatti rivolta al magistrato della città martire al fine di ottenere un risarcimento dal Comune per presunti danni subiti. Un importo non di poco conto visto che quantificava il presunto danno indue milioni di euro (2.009,488,56 per la precisione).
“Possiamo tirare un sospiro di sollievo”, fu il commento a caldo del sindaco Enzo Salera. “Se la sentenza di primo grado fosse stata capovolta – aggiunse – stante l’esosità della richiesta, la cassa comunale sarebbe stata sconvolta. Ma eravamo fiduciosi perché, in quella complessa vicenda urbanistica, ci si era mossi nel rispetto delle norme, facendo, con ragionevolezza e senso di responsabilità, le cose per bene, senza arrecare danno ad alcuno. I giudici ci hanno dato ragione”.

Ora il “sospiro di sollievo” del Sindaco viene corroborato anche dalla sentenza ultima del Consiglio di Stato che pone la parola fine ad una controversia partita nel 2014, tempo dell’amministrazione di Peppino Petrarcone, con assessore all’Urbanistica Mario Costa. A rappresentare e difendere il Comune è stato l’avvocato Alessandro Longo, mentre per la Cogei l’avvocato Alfredo Zaza D’Aulisio.
Il contendere riguardava una complessa e controversa questione urbanistica oggetto di specifica variante con cambio di destinazione d’uso. In particolare la collocazione di parcheggi in adiacenza di un palazzo di via Arno, in posizione diversa da quella inizialmente prevista.

Una sentenza del Consiglio di Stato, annullando atti che erano stati impugnati, aveva ritenuto che i parcheggi pubblici da realizzare da parte del privato attuatore previa convenzione con il Comune, nonché la collocazione degli stessi,dovessero essere individuati all’interno del perimetro dell’isolato “A” della variante, non all’esterno. C’era stato quindi l’annullamento di un precedente permesso a costruire al quale, successivamente, seguì un nuovo permesso in coerenza con quanto sancito dal Consiglio di Stato.

“Ha ragione, infine, il primo giudice ( il Tar ndr) – si legge nella sentenza – ad evidenziare che, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio, l’Amministrazione, nell’esercizio di una attività del tutto vincolata, ha correttamente condizionato il rilascio del permesso di costruire al pagamento della sanzione pecuniaria, in quanto l’arretramento dei parcheggi all’interno del perimetro della variante e dell’isolato “A” ha determinato la violazione dei distacchi”.
Il Consiglio di Stato respingendo il ricorso della Cogei, ha confermato la sentenza del Tar e posto fine in maniera definitiva alla questione.






