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Cassino – “La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Cogei s.r.l. avverso la sentenza n.1295 del 2021 del Tribunale di Cassino, così provvede: rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza appellata”.
E’ il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Roma, VI sezione civile. E’ stata emessa l’altro ieri nel giudizio intentato da detta società con lo scopo di ottenere un risarcimento per presunti danni da essa subiti dal Comune. Un importo non da poco atteso che si trattava di una somma quantificata in due milioni di euro (2.009.488, 56 per la precisione), oltre naturalmente ad interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda sino al saldo.
La Corte d’ Appello ha quindi confermato la decisione assunta in sede civile dal giudice Michela Grillo del Tribunale della città martire. La causa era stata iscritta nel ruolo generale nel 2014. Il contendere partiva da lontano, in tempi antecedenti all’amministrazione di Peppino Petrarcone. Riguardava una complessa e controversa questione urbanistica oggetto di specifica variante con cambio di destinazione d’uso. In particolare la collocazione di parcheggi in adiacenza di un palazzo in via Arno, in posizione diversa da quella inizialmente prevista.
Una sentenza del Consiglio di Stato, annullando atti che erano stati impugnati, aveva ritenuto che i parcheggi pubblici da realizzare da parte del privato attuatore, previa convenzione con il Comune, nonché la collocazione degli stessi dovessero essere individuati all’interno del perimetro dell’isolato “A” della variante, non all’esterno. C’era stato quindi l’annullamento di un precedente permesso a costruire al quale, successivamente, seguì un nuovo permesso in coerenza con quanto sancito dal Consiglio di Stato.
La domanda di risarcimento della Cogei si basò sull’ipotetico “comportamento illecito dell’amministrazione comunale che avrebbe ingenerato nell’impresa il convincimento di poter realizzare, legittimamente, l’intervento edilizio assentito”. Il legale del Comune, l’avvocato Alessandro Longo, sostenne che la richiesta della Cogei difettava, in primo luogo dell’elemento psicologico dell’illecito, non avendo allegato né provato la violazione da parte del Comune delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede. Né che tale prova – aggiungeva ancora – potesse sussistere in via automatica, in conseguenza dell’annullamento dell’atto. Sosteneva, inoltre, che non veniva provato il nesso di causalità tra la condotta e i danni lamentati. (I presunti danni sarebbero stati causati dal fermo dei lavori e dai ritardi nella costruzione dell’immobile di via Arno).
Tutto ciò riferito al danno patrimoniale. Quanto invece al danno all’immagine, richiamando un pronunciamento della Suprema Corte, il giudice di primo grado scrisse in sentenza che il danno all’immagine e alla reputazione, inteso come “danno di conseguenza”, non sussisteva, “dovendo essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento”.
“Possiamo tirare un sospiro di sollievo – il commento a caldo del sindaco Enzo Salera – Se la sentenza di primo grado fosse stata capovolta, data l’esosità della richiesta, le casse comunali sarebbero state sconvolte. Ma eravamo fiduciosi. La questione – un complicato contenzioso tra imprenditori privati – era stata da noi seguita con particolare attenzione, preoccupati del rispetto delle norme e di fare le cose per bene. La sentenza della Corte d’Appello ha riconfermato che avevamo ragione. Un plauso all’avvocato Longo che ha saputo ben tutelare l’amministrazione in una causa facile solo all’apparenza”.